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RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

27 Novembre 2023

La circolare n. 31/E dell'Agenzia dell'Entrate fornisce i chiarimenti per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170 mila euro. Slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi; è possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

L'Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. In base alla normativa, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita IVA sia i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. Inoltre, la circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170 mila euro tenute a versare l'acconto in un'unica soluzione.

Affinché si possa verificare il rispetto del "tetto", fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un'attività di lavoro autonomo sia un'attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. Infine, la circolare chiarisce che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA devono tenere in considerazione l'ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

Dott.ssa Laura Bisicchia
Sportello CAF TFdC n. 568X

RINNOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:
è necessario fare una nuova domanda?

13 Febbraio 2023

Per le domande di Assegno Unico Universale accolte nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 e in corso di validità, non sarà necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d’ufficio dall’INPS che liquiderà d’ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegno.

E’ necessario presentare una nuova certificazione ISEE (DSU) riferita all’anno 2023 per ricevere un importo dell’Assegno superiore al minino.

Se nel corso del periodo precedente al 28/2/2023 ci sono state delle variazioni (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli) rispetto alla domanda presentata all’INPS prima del Febbraio 2023 il richiedente l’Assegno Unico Universale deve integrare tempestivamente la domanda già trasmessa.

Dovranno presentare una nuova domanda per l’Assegno Unico Universale coloro che non hanno mai usufruito dell’Assegno Unico Universale e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023.

Ricordiamo che lo Studio è a disposizione per il rinnovo del modello Isee e per l’eventuale richiesta o integrazione dell’Assegno Unico

Dott.ssa Laura Bisicchia

Aggiornamento ISEE

9 Gennaio 2023

L'ISEE effettuato nel 2022 si informa che è scaduto alla data del 31/12/2022 pertanto è necessario presentare una nuova Dichiarazioni Sostitutiva Unica a partire dal 01/01/2023 con riferimento alla situaizone mobiliare e immobiliaree alla data del 31/12/2021 e in particolare giova ricordare:

per informazioni scrivere
info@studiobisicchia.it

Dichiarazione dei redditi tardiva

2 Gennaio 2023

Se non si è adempiuto all’obbligo della dichiarazione entro il 30 novembre – termine ultimo per la consegna del Modello REDDITI 2022 – è permesso un tempo supplementare successivo alla scadenza ordinaria che permette di trasmettere la dichiarazione “tardiva” entro i 90 giorni. In pratica dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023, chi non ha fatto (ed era tenuto a farla) la dichiarazione 2022 relativa all’anno d’imposta 2021, potrà mettersi in regola con un Modello REDDITI tardivo. Attraverso lo strumento del Ravvedimento Operoso è possibile rimediare spontaneamente alla sua inadempienza, col risultato, appunto, di avere una sanzione più mitigata rispetto al normale, il cui importo varierà a seconda della presenza o meno di imposta nella dichiarazione tardiva. In caso di dichiarazione senza imposta dovuta, vi è la sola sanzione fissa di 250 euro legata alla consegna tardiva, che però, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi di fatto a 25 euro. In caso di dichiarazione con imposta dovuta, si dovranno allora versare, oltre al tributo, anche gli interessi calcolati a partire dal termine ordinario del 30/11, più la sanzione per omesso versamento, anch’essa calcolata a seconda del momento in cui avviene la tardiva regolarizzazione. E’ bene muoversi il prima possibile e non far passare troppo tempo, specie se dalla propria posizione fiscale si dovesse essere soggetti a un’imposta non versata. Il 28 FEBBRAIO 2023 sarà l’ultimo giorno utile per poter validamente presentare il modello REDDITI PF Tardivo, dopo di che diventa a tutti gli effetti un’omissione

--- Ravvedimento Operoso per Dichiarazione Tardiva entro 90 gg ---

In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari: